Movida e Ristorazione,la Polizia Municipale ricorda le nuove norme anticovid

La Polizia municipale di Benevento rende note le disposizioni entrate in vigore dal 6 agosto 2021, a seguito della pubblicazione del decreto legge n. 105/2021: GREEN PASS OBBLIGATORIO: GREEN PASS si ottiene dopo la somministrazione del vaccino; dopo essere guariti dal Covid19 negli ultimi sei mesi; dopo aver effettuato un test molecolare o tampone antigenico rapido per accedere a: • Bar e ristoranti se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né al bancone; • Spettacoli all’aperto, eventi e competizioni sportive; • Piscine; • Palestre; • Fiere e congressi; • Concorsi; • Cinema e teatri; • Centri termali e parchi divertimento; • Sale gioco. STATO DI EMERGENZA: Proroga stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania n. 21 del 31/07/2021, su tutto il territorio regionale, si applicano le misure seguenti: “Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° agosto 2021 e fino al 31 agosto 2021: 1. sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021 – pubblicata sul BURC in pari data – e, in particolare: 1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”. 1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. 2. Lo svolgimento, sul territorio regionale, di spettacoli, concerti ed eventi pubblici ed aperti al pubblico – fatto salvo l’obbligo di rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con Legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché delle misure disposte dal DPCM 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 agosto 2021 – è subordinato alla definizione ed adozione, da parte delle competenti Autorità, delle misure e specifìche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi, idonee a scongiurare assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli”. Il mancato rispetto delle norme contenute nelle due disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 400,00 a € 1.000,00. “Quelle del combinato disposto del decreto legge n. 105/2021 e dell’Ordinanza regionale n. 21/2021 – spiega il comandante della Municipale Fioravante Bosco – rendono più sicuro lo svolgimento della cosiddetta movida e le consumazioni all’interno di bar e ristoranti. Resto dell’idea – conclude Bosco – che la prosecuzione dell’attività di vaccinazione a tutto spiano possa rallentare per il futuro i possibili contagi, specialmente tra i giovani, il cui pericolo è sempre presente”.

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