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Uil: la cassazione sentenza ancora sulla remunerazione per il personale turnista chiamato a lavorare nel giorno del riposo

08/12/2014
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La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento rende noto che la Corte di Cassazione, nell’ultima recente sentenza depositata, affronta ancora una volta, il dibattito mai spento, circa la corretta remunerazione della festività  infrasettimanale per il personale turnista.

Tale questione investe in modo particolare il personale della polizia locale. La sezione VI della Corte di Cassazione, ribadisce le conclusioni inserite nelle precedenti sentenze emanate sull’argomento (sentenze n. 8458/2010 e n. 2888/2012), e, in particolare, con una serie di sentenze, iniziate già nel periodo 2012-2013 (ex multis n. 2279/2012; n. 21610/2012; n. 21611/2012; n. 24232/013; 27397/2012), in considerazione di appelli proposti singolarmente, con l’ultima depositata il 3 aprile 2014 (sentenza n.7790), i giudici nelle motivazioni ormai uniformi hanno chiarito che:
la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000, presuppone che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24, ma solo quella di cui all’art. 22, che di solito viene percepita dai turnisti;
l’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma dell’art. 24, il quale, nel prevedere la possibilità che la maggiorazione di cui al primo comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione, presuppone pur sempre che si versi nell’ipotesi regolata dal primo comma, e cioè che il lavoratore abbia lavorato in giorno destinato al riposo settimanale.
In base alle sopra evidenziate conclusioni gli Ermellini con tale sentenza hanno ritenuto l’insussistenza dei presupposti per un mutamento giurisprudenziale della Corte.
Con le sentenze nn. 23912/23913/23917, depositate in data 10 novembre 2014, e relative al comune di Frosinone, la Corte ha richiamato le sue precedenti sentenze nelle quali veniva affermato che, ove la prestazione cada nella giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22, comma 5, CCNL 14 settembre 2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione. Mentre se i lavoratori, per cause occasionali o eccezionali, sono chiamati a svolgere la loro attività nelle giornate di riposo settimanale, compete la remunerazione di cui all’art. 24, non cumulandosi le due indennità. In altri termini, secondo gli Ermellini, il lavoro prestato entro il limite del normale orario di lavoro, quale deve ritenersi quello reso, di regola e in via ordinaria, dai lavoratori turnisti, a essi si applica il solo art. 22, comma 5, citato. L’art.24, continua il massimo Consesso civile, si riferisce al caso del dipendente che, fuori dalle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto a effettuare prestazioni lavorative notturne o in giorno festivo settimanale, assicura una maggiore retribuzione comprensiva del disagio. Precisata la non cumulabilità dei due istituti contrattuali, gli Ermellini, indicano le ipotesi di pagamento di cui all’art. 24 (si ripete alternativo all’art. 22), e in particolare:
in caso di coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (art. 24, comma 1), con in aggiunta il riposo compensativo. Così, per esempio, se il giorno di riposo settimanale nel calendario della turnazione coincide con la festività infrasettimanale (avendo già svolto il dipendente le 36 ore), in questo caso oltre ad avere diritto al riposo compensativo (almeno 1 giorno a settimana garantito dalla Carta Costituzionale) dovrà ricevere la maggiorazione di cui al comma 1;
nel caso in cui la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro, quale alternativa al riposo compensativo (art. 24, comma 2). Anche in questo caso qualora, pur avendo fruito del giorno di riposo settimanale, il suo orario di lavoro abbia superato le 36 ore settimanali, in questo caso le ore eccedenti possono essere richieste quale riposo, ovvero a scelta del dipendente quale remunerazione straordinaria che, se effettuata nel giorno festivo, sarà quella del comma 2.
Nel caso in cui il dipendente turnista resti nell’ambito delle 36 ore settimanali, e abbia effettuato o effettuerà il riposo settimanale, per le ore prestate nella festività infrasettimanale riceverà la sola remunerazione di cui all’art. 22 citato.
“Insomma – osserva Antonio Pagliuca, segretario responsabile della Uil Fpl sannita – spero che questa volta la Corte di cassazione abbia convinto tutti. Difatti, in alcuni casi, quando avevamo detto che le due indennità non erano cumulabili, taluni operatori della polizia locale avevano ritenuto che il nostro orientamento fosse per loro punitivo. Siamo contenti, come Uil Fpl, di aver sempre interpretato al meglio le clausole contrattuali e di non aver alimentato inutile contenzioso”.

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