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Punizione esemplare per l’aggressione all’arbitro di Casalbergo- Castelpoto

18/02/2016
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Incredibile squalifica in 2^ categoria.

stemma casalbergo

È di stasera il comunicato del giudice sportivo che analizzando il referto arbitrale della partita Casalbergo-Castelpoto del 13/02/2016 assegna la vittoria per 3-0 al Castelpoto e una squalifica di 5 anni per Massimiliano Ignelzi firmatario della richiesta di Forza Pubblica nonché Presidente della società Casalbergo Calcio. La gara tra le due società era stata interrotta sul 2-0 per il Castelpoto alla fine della prima frazione di gioco. Questa la delibera del giudice sportivo :
“l G.S.T. letto il referto arbitrale nonché gli allegati, preliminarmente accertata la presenza delle FF.OO. rileva che durante l’intervallo l’arbitro mentre si dirigeva verso il proprio spogliatoio si vedeva raggiunto da persona non identificata che iniziava a ingiuriarlo e minacciarlo. A questo punto l’arbitro, intuendo le intenzioni violente dell’estraneo, decideva di rimanere all’esterno della struttura dove erano posti gli spogliatoi ma in breve veniva strattonato e spinto di forza all’interno del proprio spogliatoio, anche grazie alla complicità del calciatore Zerillo Antonello n. 4 della soc. Casalbergo Calcio nonché capitano della stessa. A questo punto l’arbitro cercava di dimenarsi per tentare di uscire dal proprio spogliatoio ma questo gli veniva impedito proprio dal Zerillo Antonello che si frapponeva tra l’arbitro e la porta del suo spogliatoio. Quindi l’estraneo dapprima faceva cadere il direttore di gara a terra deridendolo ed ingiuriandolo, poi successivamente, lo colpiva con un forte schiaffo al volto. L’arbitro non aveva altra possibilità che chiedere aiuto a gran voce ottenendo come risultato la fuga del Zerillo e rimanendo quindi da solo con l’estraneo che lo ammoniva sulla circostanza che la seconda frazione di gara doveva essere diretta di modo che il risultato finale della gara venisse aggiustato. Prima di uscire dallo spogliatoio arbitrale dava all’arbitro una ultima spinta facendolo sbattere con le ginocchia sulla panca presente all’interno del proprio spogliatoio. L’arbitro dolorante tentava di raggiungere lo spogliatoio della società ospite per vedersi salvaguardato e per evitare ulteriori conseguenze ma la cosa gli era impedita dal suddetto Zerillo che ancora una volta si frapponeva tra l’arbitro e la porta di ingresso dello spogliatoio degli ospiti. A questo punto giungevano sul posto i Carabinieri che considerata la gravità dell’accaduto decidevano di intervenire prontamente. All’esito dell’identificazione operata dall’arbitro in ordine all’estraneo reo dell’aggressione, il direttore di gara riferisce che questi è stato identificato nella persona di Massimiliano Ignelzi firmatario della richiesta di Forza Pubblica nonché Presidente della società Casalbergo Calcio.

In ordine agli incresciosi fatti così descritti non vi è dubbio circa la responsabilità della società Casalbergo Calcio. La gravità delle condotte è inasprita anche dalla circostanza che i soggetti autori dell’aggressione al povero direttore di gara, abbiano agito in concorso tra di loro e dal fatto che l’arbitro sia stato sopraffatto da persona descritta essere di corporatura medio-grande e certamente più possente di quella dell’arbitro, non di meno non può essere sottaciuta la circostanza che l’arbitro si sia dovuto recare in Ospedale per le lesioni subite. Letti gli artt. 4, 16 comma. 4 bis, 17 e 19 comma. 6 CGS

DELIBERA

di infliggere alle società Casalbergo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e commina alla soc. Casalbergo Calcio l’ammenda di € 750.00 di cui € 150.00 imputabili al tesserato Massimiliano Ignelzi per fatto violento nei confronti dell’arbitro in conformità di quanto sancito dall’art. 19 comma. 6 CGS.

Inibisce il tesserato Massimiliano Ignelzi fino a tutto il 12.02.2021 per i fatti in narrativa.

Squalifica il calciatore Zerillo Antonello fino a tutto il 12.02.2019 per i fatti in narrativa.

Le sanzioni comminate vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società sanzionata. Per quanto ai singoli si rinvia alla camicia di gara.”

Maurizio D’Abbraccio

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