La Uil Avellino/Benevento comunica che la Sezione Prima del TAR per il Lazio ha annullato (con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015) la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La predetta circolare, interpretando la norma di cui al comma 5 ter dell’art. 55-septies del d.lgs n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, aveva disposto che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali di cui all’art. 18, comma 2, del CCNL 16 maggio 1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad es. i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l’assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie. Con l’anzidetta sentenza, i giudici amministrativi sottolineano che la nuova formulazione della norma di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs n. 165/2001 – che usa l’espressione “il permesso è giustificato” al posto della precedente “l’assenza è giustificata” – è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto, e rilevano, al contempo, che un’interpretazione logicamente e sistematicamente orientata della predetta norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che richiama direttamente i permessi per “documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. Tale richiamo diretto è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, “perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull’assenza per malattia, come sopra evidenziato”. Ne consegue, per l’organo giudicante, che la novella legislativa in questione deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, per cui la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica viene annullata per illegittimità in quanto la materia oggetto del novellato comma 5 ter dell’art. 55-septies del d.lgs n. 165/2001, deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in atti generali, quali appunto la circolare annullata, che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.
“Dopo questa pronunzia – commenta Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento – le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno di nuovo essere imputate dai dipendenti pubblici a malattia secondo i criteri applicativi dell’Aran e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati”.
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