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Precisazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi in appello proposti dall’Università degli Studi del Sannio

19/07/2013
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In data odierna, è stata pubblicata la Sentenza n. 03905/2013, emanata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale sono stati rigettati i ricorsi in appello proposti sia dalla Università degli Studi del Sannio che dalle due candidate contro interessate avverso la sentenza n. 2620, emessa il 4 giugno 2013 dal Tribunale Amministrativo per la Regione Campania, Sezione II, che ha annullato gli atti del corso-concorso per la copertura di due posti di Categoria EP, per le esigenze della Area “Risorse Umane”.

La richiamata decisione del Giudice di Appello non solo non conferma la sentenza di primo grado in relazione al presunto ed ipotetico plagio ma ricostruisce correttamente la vicenda evidenziando come unico e assorbente motivo di vizio degli atti concorsuali la consultazione, da parte di tutti i candidati, del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2007, n. 362, espressamente prevista dalla Commissione Esaminatrice.
Non a caso, il Consiglio di Stato afferma testualmente che la Dottoressa Monica FACCHIANO, nel “…caso di specie, si è limitata a richiamare il D.M. n. 362/2007, quale mero ausilio alla descrizione, peraltro, autonoma e personale, delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle istituzioni universitarie…” e, ancora, che la Dottoressa Maria Grazia DE GIROLAMO, “…si è limitata a riportare, in parte, il D.M. n. 362/2007, ed il relativo Allegato A…” e, infine, che “…è pacifico che tutti i candidati hanno avuto la possibilità di consultare e utilizzare i Decreti Ministeriali che regolamentano specificamente il settore nel corso dell’espletamento delle prove…”.
Pertanto, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sostenuto che la Commissione Esaminatrice ha, di fatto, consentito a tutti i candidati la consultazione del predetto Decreto Ministeriale che, invero, a suo avviso, non era utilizzabile in sede di espletamento della prova scritta, non essendo lo stesso considerato testo normativo.
In definitiva, il Giudice di Appello ha ritenuto il suddetto motivo assolutamente preminente rispetto a tutti gli altri addotti dai ricorrenti escludendo, però, in concreto ogni ipotesi, ben più grave, di copiatura di dispense e, quindi, di plagio.
Ferma la necessità di un ulteriore approfondimento da parte della amministrazione circa il contenuto della motivazione della riferita Sentenza del Consiglio di Stato, emerge, comunque, la necessità, prima facie, di effettuare un accertamento puntuale circa le eventuali conseguenze caducatorie della procedura concorsuale.

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