Il 30 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare esplicativa n. 11/E, inerente la detassazione del salario di produttività.
Rispetto all’interpretazione data a caldo dalla Uil sulla stessa materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, oltre a quanto da noi chiarito, che il reddito di 40.000 euro per l’anno 2012 a cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo, deve essere calcolato su tutto il reddito percepito dal soggetto, anche in caso di più rapporti di lavoro, a esclusione delle eventuali somme percepite a tassazione separata, e calcolati fino alla data del 12 gennaio 2013, termine di calcolo del periodo d’imposta, così come per il 2013 il termine del periodo d’imposta sarà il 12 gennaio 2014. L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che il limite dell’importo di 2.500 euro su cui applicare l’imposta sostitutiva, deve essere calcolato sull’importo erogato al lordo dell’imposta sostitutiva, ma comunque al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui nell’anno 2013 il sostituto d’imposta per il lavoratore sia un nuovo datore di
lavoro, anche parziale rispetto al 2012, spetta al lavoratore emettere una dichiarazione scritta sull’ammontare del reddito percepito, sia nel caso in cui rientri nei benefici e sia nel caso in cui non rientri nei benefici per aver superato i limiti richiesti.
“La circolare dell’Agenzia delle Entrate – conclude il segretario generale della Uil di Benevento, Fioravante Bosco – nel caso in cui gli accordi stipulati prima del DPCM, comunque rispettanti le condizioni fissate dallo stesso, abbiano avuto valenza dal 1° gennaio 2013, conferma, come già sostenuto dalla Uil, che i datori di lavoro che, per prudenza non hanno applicato la detassazione sul periodo antecedente il DPCM, possono conguagliare l’incentivo in fase di elaborazione delle prime buste paga”.
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