Municipale. Chiarimenti di Bosco su un atto illegittimo su macro Organizzazione dell’Ente
Fioravante Bosco, Comandante della Polizia municipale di Benevento sino a tutto il 31/01/2024, essendo venuto a conoscenza che si vorrebbe nuovamente adottare un atto illegittimo in riferimento alla nuova macro Organizzazione dell’Ente, tiene a chiarire quanto segue: 1) sul discorso figura amministrativa interposta tra sindaco e comandante, il TAR Campania con sentenza n. 1470 del 18/03/2019 ha accolto il ricorso del dirigente della Polizia Municipale che aveva impugnato gli atti relativi alla macro organizzazione dell’Ente che aveva inserito la polizia Municipale all’interno del Settore amministrativo. Il TAR ha rilevato che non vi è omogeneità tra Polizia Municipale e settore Amministrativo e l’organizzazione inficia l’autonomia delle funzioni dello stesso servizio di Polizia municipale. Con l’istituzione del Corpo/Servizio di Polizia municipale si dà, pertanto, vita a una entità organizzativa unitaria completamente autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale. Al vertice di questa aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (cfr. Cons. di St., sez. V, 4 settembre 2000, n. 4663). Ciò è tanto vero che la legge statale (la n. 65/1986) contempla altresì uno status giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego. Invero, a tutti gli addetti della polizia municipale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). “L’autonomia del Corpo di Polizia Municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, con riconoscimento della relativa qualità, per l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 (Cons. di St., sez. V, 16.01.2015, n. 75)”. E, invero, “Le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamenti nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività si aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza”; 2) dalla richiamata normativa discende che nell’ambito dell’organizzazione comunale deve essere sempre garantita la totale autonomia del Corpo di Polizia municipale specie per quanto concerne le competenze di cui all’art. 9 della legge n. 65 del 1986, ed è anche per tali ragioni che, la Polizia municipale, specie ove eretta in Corpo, non può essere considerata in termini di struttura intermedia (nella specie come Sezione) di un compendio burocratico più ampio (Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo cui è affidata la responsabilità di tale più ampia struttura (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22.03.2011, n. 191, Cons. di St., sez. V, 27.08.2012, n. 4605; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 30.10.2017, n. 309); 3) secondo quanto dispone l’art. 9 della legge n. 65/1986, il Comandante della Polizia municipale è responsabile verso il Sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di Polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2 stessa legge n. 65/1986); conseguentemente porre il Comandante della Polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest’ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco” (Cons. di Stato, sez. V, 17.02.2006, n. 616). “In riferimento alle competenze previste dall’art. 9, della legge n. 65 del 1986, al Corpo di Polizia municipale deve essere sempre garantita, nel contesto dell’organizzazione comunale, la piena autonomia; ciò considerato, per quanto concerne le succitate competenze, non è ammissibile che l’organo di vertice del Corpo di Polizia municipale – Comandante – debba dipendere direttamente da un dirigente e non, invece, dal Sindaco, o da un suo delegato politico, come tassativamente previsto dalla legge n. 65 del 1996, non interamente derogata dalla successiva privatizzazione del rapporto di impiego pubblico (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12.03.2004, n. 1288)”; 4) il responsabile della Polizia municipale deve rispondere direttamente al Sindaco dell’operato del Corpo e dei singoli addetti, evidentemente in diretta connessione con il ruolo e le funzioni di ufficiale di governo che l’ordinamento riconosce al Sindaco, oltre alle funzioni di rappresentante e organo di vertice del comune quale ente pubblico. Pertanto, ogni interposizione di altro funzionario fra il Comandante di Polizia municipale e il Sindaco è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con l’art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata quale: “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” (T.A.R. Veneto, sez. II, 30.05.1997, n. 915); 5) la gestione del Corpo deve rimanere autonoma nel rispetto della legge n. 65/1986. E non poteva (e non può) non essere così, attesi i chiarimenti che ha dovuto formulare il precedente Segretario generale, d.ssa Maria Carmina Cotugno, con le note prot. n. 99709 del 31/10/2019 e n. 68918 del 16/07/2020 sulla questione dell’impossibilità di sovrapporre al Comandante del Corpo di Polizia municipale una figura che “di fatto” sarebbe idonea a esautorare lo stesso Comandante dall’esercizio autonomo delle sue prerogative e a snaturare la sua peculiare posizione di vertice del Corpo di Polizia municipale; 6) il Segretario non può essere il dirigente amministrativo del Corpo di Polizia municipale, tuttalpiù può fornire la sua collaborazione per gli “acquisti e le forniture”, lavorando di supporto al Comandante della Polizia municipale. Tutto ciò premesso, Fioravante Bosco ribadisce che deve essere espunta dal nuovo macro Organigramma presentato alle OO.SS., a seguito della sentenza del giudice del lavoro per condotta antisindacale, la previsione del “Dirigente amministrativo” inserito tra la casella del “Segretario generale” e quella del “Corpo di Polizia municipale”. “Il Corpo di Polizia municipale di Benevento – osserva Fioravante Bosco –, già bastonato nel 2019 e posto al servizio del nascente dirigente Gennaro Santamaria, continua a essere pesantemente denigrato e messo alla berlina. Mentre ancora non arriva la risposta del segretario generale Riccardo Feola sull’annullamento illegittimo delle schede di valutazione per l’anno 2023, ecco che il dirigente al personale ne combina un’altra! Quest’ultimo deve sapere che, tolto il Settore specifico per far posto a sé stesso, ora l’unica soluzione plausibile è di porre il Corpo di Polizia municipale in posizione di staff, mai sottoponendolo alla direzione di un dirigente amministrativo. A questo punto vorrei capire per quale motivo il sindaco Clemente Mastella lascia fare tutto questo a soggetti che non hanno alcuna possibilità di uscire indenni da certe operazioni che hanno il sapore dell’oscurantismo burocratico e medievale. E siccome le elezioni sono ormai passate alla storia, l’Amministrazione attiva deve prendere decisioni forti e riportare la questione risorse umane e rapporti col Sindacato nell’alveo della legittimità e della legalità più assoluta. Infine, nemmeno comprendo come mai i consiglieri di minoranza nulla dicono rispetto a ciò che sta accadendo”. Fioravante Bosco, Comandante P.M. Benevento sino al 31/01/2024
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