Ciclo Rifiuti nel Sannio: la Regione Campania detta le linee guida

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito delle interlocuzioni con la Regione Campania – Direzione Generale del Ciclo Rifiuti, ha ricevuto un primo riscontro di indicazioni per risolvere i nodi attinenti la gestione del ciclo rifiuti nel Sannio all’atto del passaggio delle competenze dalla Provincia all’Ente d’Ambito.

La nota è stata inviata dalla Regione a tutti i Soggetti istituzionali coinvolti.

Oggetto: Riscontro note prott. n. 8218 del 30/03/2023 della Provincia di Benevento e n. 314 del 03/04/2023 dell’EdA BN ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40, comma 3, e 25, comma 8, della Legge regionale n. 14/2016 correlate all’art. 33 del D.Lgs. n. 201/2022. Nota del Vice Presidente Avv. Bonavitacola prot. n. 023/Sp/2023. Accordo Istituzionale del 14.07.2022, con cronoprogramma aggiornato. Rimozione e smaltimento rifiuti dallo Stir di Casalduni con contestuale riapertura del lotto II della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.”

Con riferimento a quanto comunicato con la nota prot. n. 8218 del 30/03/2023 della Provincia di Benevento di cui all’oggetto, acquisita al prot. reg. n. 175272 del 31/03/2023, e con la nota prot. n. 314 del 03/04/2023 dell’EDA BN, acquisita al prot. reg. n. 180033 in pari data, si rappresenta quanto segue.

La L.R. n. 14/2016, anche al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di interruzione di un servizio pubblico a rete essenziale, come quello della gestione del ciclo dei rifiuti, ha previsto una serie di chiare disposizioni, per consentire il passaggio dalla precedente organizzazione delle competenze a quella attuale, in fase di attuazione.

L’art. 25 (Ente d’Ambito) al comma 8 stabilisce che “…. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio ai sensi delle presenti norme, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006. Per rimuovere accertati e reiterati inadempimenti degli Enti competenti nell’attuazione delle presenti disposizioni si applicano i poteri sostitutivi di cui comma 3 dell’articolo 204 del decreto legislativo

152/2006, come regolati dalla presente legge.”

L’art. 29 (Competenze del Consiglio d’Ambito) al comma 1, lettera b) stabilisce che il Consiglio d’Ambito “approva le forme di gestione del servizio nell’ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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L’art. 40 (Regime transitorio dei contratti di servizio) al comma 3 stabilisce che “Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge. A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell’EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, e del servizio, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all’articolo 39 della presente legge.”

L’art. 39 (Poteri sostitutivi della Regione) ai commi 1 e 2, stabilisce:

“1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all’attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d’Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:

a)  mancata adesione dei Comuni all’Ente d’Ambito, ai sensi dell’articolo 25, comma 2;

b)  mancata attuazione delle competenze di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e c);

c)  mancata elezione del Consiglio d’Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;

d)  mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell’articolo 40 comma 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale previa istruttoria della

Direzione Generale competente. Nell’esercizio delle procedure di surroga del soggetto inadempiente il

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Presidente della Giunta Regionale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta, con addebito dei costi all’Ente inadempiente.”

Le disposizioni sopra richiamate fanno riferimento a puntuali prescrizioni anche di natura esecutiva nonché ad attività rimesse alla autonomia ed alla discrezionalità degli enti interessati, ivi comprese le modalità di trasferimento delle dotazioni impiantistiche.

Come si argomenta in particolare dal comma 3, art. 40, cit., la società provinciale dovrà comunque assicurare lo svolgimento delle funzioni assegnatele fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dall’EdA.

Nella Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 11 del 30/032023 ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani nel territorio sotteso all’ATO Rifiuti Benevento – Atto di Indirizzo”, notificata con nota prot. n. 311 del 31/03/2023, trasmessa anche alla Provincia di Benevento, l’EdA BN stabilisce, tra l’altro, “5) di dare mandato al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio d’Ambito, ognuno per le rispettive competenze, di porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate al trasferimento dell’impiantistica provinciale all’ATO Rifiuti Benevento da parte della Provincia di Benevento nonché alla predisposizione dei conseguenti atti; 6) di riservarsi con successivi atti ed a seguito del materiale avvenuto trasferimento dell’impiantistica provinciale all’ATO Rifiuti Benevento da parte della Provincia di Benevento, di determinare tempi, modalità e forme del subentro della società affidataria del servizio nelle attività gestionali, definendone contestualmente i costi e procedendo alla sottoscrizione dell’inerente contratto di servizio;”.

In merito con nota prot. n. 314 del 03/04/2023 di cui all’oggetto l’EdA BN ha ribadito “Per quanto attiene il trasferimento della dotazione impiantistica provinciale da effettuarsi in favore dell’EdA che, successivamente, la renderà disponibile in comodato d’uso gratuito al soggetto gestore individuato, si comunica la totale disponibilità dell’intestato Ente ad avviare con immediatezza – compatibilmente con la tempistica di cui al comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs n° 175/2016 – tutte le procedure tecnicoamministrative necessarie al perfezionamento del menzionato trasferimento.”.

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Nondimeno, corre l’obbligo di evidenziare che l’Ente d’Ambito ha proceduto all’adozione di atti formali, espletati in un lasso di tempo molto ampio che, allo stato, non risultano aver integrato il completo perfezionamento degli adempimenti previsti all’art. 26, comma 1, lettere a) e c).

Con riferimento all’Accordo Istituzionale sottoscritto il 14/07/2022 di cui in oggetto non vi sono elementi tali da discostarsi da quanto già da ultimo rappresentato con nota prot. n. 59405 del 02/02/2023.

Giova ancora una volta ricordare come la Corte di Giustizia europea con sentenza del 16.07.2015 nella causa C 653/13 abbia condannato la Repubblica italiana, con riferimento alla gestione dei rifiuti in

Campania, a pagare alla Commissione europea una sanzione forfettaria di € 20 milioni, nonché una penalità giornaliera di € 120.000,00 – suddivisa in tre quote, ognuna di € 40.000,00 per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) – per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115) e fino alla completa esecuzione della stessa.

L’ accordo di collaborazione è stato sottoscritto  in considerazione della sussistenza dell’interesse della Regione Campania, dell’Ente d’Ambito, della Provincia di Benevento e della SAMTE s.r.l. alla realizzazione dell’impiantistica ivi richiamata in considerazione dell’esigenza del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti ivi prodotti e del superamento della sanzione inflitta dall’Unione Europea nonché delle finalità di tutela dell’ambiente e della salute, che costituisce prioritario e strategico obiettivo comune delle Parti, alla luce delle rispettive competenze istituzionali.

Con tale Accordo, gli Enti sottoscrittori hanno espresso “la determinazione consensuale e condivisa di procedere, tramite iniziative e procedure tra di essi concordate e coordinate come di seguito stabilito, all’attuazione degli interventi in seguito specificati, di cui riconoscono e condividono l’idoneità a determinare un assetto del ciclo dei rifiuti coerente con gli interessi pubblici dei quali ciascun Ente è portatore….In particolare, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio della Provincia di Benevento, il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ivi prodotti, mediante la realizzazione di impianti di trattamento, recupero rifiuti, nonché la messa in esercizio dell’impianto di discarica di

Sant’Arcangelo Trimonte…” assumendo i conseguenti impegni, compiutamente disciplinati all’articolo

3.

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Pertanto, preso atto degli elementi di potenziale criticità come delineati da ultimo nelle note in oggetto, compete all’amministrazione Regionale, al fine della definitiva attuazione dalla normativa regionale, nonché dell’implementazione degli interventi oggetto dell’Accordo di collaborazione, richiamare gli enti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, a procedere in maniera coordinata e concordata per favorire il definitivo superamento dell’assetto gestionale transitorio tutt’ora fondato sulle previsioni del richiamato articolo 40 comma 3 della l.r. 14/2016 e l’approdo al sistema di governance ordinario incentrato sul ruolo dei comuni attraverso l’Ente d’Ambito.

A tale proposito, anche al fine di scongiurare ulteriori ritardi che scaturirebbero dall’insorgenza di eventuali contenziosi, si evidenzia la necessità di esperire le procedure di cui agli articoli 6 e 7 dell’Accordo di collaborazione espressamente previste per il superamento di difficoltà operative o di altre problematiche sopravvenute, nonché la definizione congiunta delle linee di azione comuni.

Si invitano pertanto, con ogni consentita sollecitudine, gli Enti in indirizzo a raccordarsi nei tempi e nei modi necessari affinché non si determinino ulteriori ritardi e condizioni di criticità tali da compromettere il corretto svolgimento della gestione del ciclo dei rifiuti nell’ATO Benevento e, di conseguenza, riflessi sull’intero ciclo dei rifiuti regionale.

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                      Antonello BARRETTA

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