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Uccidere  in preda ad un delirio di gelosia. Maria Carmela Fucci:”È possibile prevenire laddove ci sarà certezza della pena”

13/04/2021
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“Le sentenze non si commentano” ma spesso le stesse  e l’ informazione che se ne dà, condannano chi è stata vittima, a subire ulteriori e inaccettabili ingiustizie.

Mariacarmela Fucci

A tal proposito, – commenta l’avv.  Mariacarmela Fucci consigliere provinciale alle Pari Opportunità –  si pone l’attenzione sulla sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Brescia il 21 dicembre 2020, il cosiddetto caso Gozzini, con cui la Corte ha assolto l’imputato,  che ha barbaramente massacrato la propria moglie cogliendola nel sonno, in quanto lo stesso, al momento del fatto, non era imputabile per vizio totale di mente determinato da un” delirio di gelosia”.

Sostanzialmente, non si punisce l’ennesimo femminicidio e questo crea notevoli perplessità e un senso di generale sfiducia nella giustizia, acuito da notizie sbagliate che circolano circa il movente, lasciando così passare un messaggio per nulla corretto.

Ogni sentenza è frutto di prove raccolte nel contraddittorio delle parti in dibattimento ma, certamente, questa che è per ora un caso a sé, ha sollevato e solleva molte polemiche.

Basta un delirio di gelosia per giustificare un femminicidio?

E’ indubbio che assolvere quest’uomo equivale ad ammazzare una seconda volta la sig.ra  Cristina,  insegnante, donna e moglie molto attenta e premurosa, con l’unica colpa di avere diviso e condiviso il suo cammino con un uomo violento.

La Procura aveva chiesto l’ergastolo per Gozzini ritenendo che il delitto fosse stato commesso in preda ad una gelosia che non comportava l’incapacità di intendere e di volere.

In genere, quando avvengono delitti cosi efferati, l’assenza di imputabilità diventa la strada maestra per avere sconti di pena o addirittura per restare impuniti, ben  sapendo  che tale “excusatio” dovrebbe essere solo un’eccezione e non la regola.

Ancora una volta si trasforma una forma mentis o un retaggio atavico di possesso della donna, in un attacco di gelosia delirante  lasciando, poi, la decisione finale alle perizie dei consulenti delle varie parti.

La vicenda, si legge nella motivazione, “presenta profili Inquietanti proprio perché l’impulso omicida si è infiltrato nella mente dell’ imputato in modo silente ma con insistenza  ossessiva fino a deflagrare,  il mattino del fatto, in una “ spinta irrefrenabile” . Un tema, questo, che la stessa Corte definisce  “delicato e complesso”.

Attualmente, la psichiatria forense considera la gelosia una passione, irrilevante ai fini dell’imputabilità tranne quando è sintomatica di deliri o altre infermità, come il delirio di gelosia nei dipendenti cronici da alcool.  A questo punto, diviene fondamentale la valutazione del giudicante dinanzi all’aumento spropositato di tutti i reati efferati, compiuti per i più svariati stati emotivi (ira, invidia, gelosia)  che sicuramente nascono da disagi psicologici dei soggetti che,  comunque, ne condizionano il comportamento quando commettono il fatto.

Siamo in un momento particolare in cui il Covid e le restrizioni a cui tutti siamo sottoposti da oltre un anno ormai, hanno inasprito ed esasperato ancor di più gli stati d’animo e la rabbia che a volte cresce a dismisura, privandoci della capacità di riuscire a domarla.

E allora, cosa deve fare un giudice quando è alle prese con stati emotivi che entrano a gamba tesa e sempre più spesso nel processo penale? E i mezzi di informazione?

Al di là delle perizie psichiatriche, è necessario calarsi il più possibile nella vita del carnefice e della vittima, nelle loro personalità e nei rapporti che li legavano.

Ogni caso è a sé ed è proprio per questo che le notizie vanno date non generalizzando ma spiegando quali sono i passaggi che si nascondono dietro ad una sentenza di tal fatta.

Solo così non passerà un messaggio d’indulgenza nei confronti di chi si macchia di crimini efferati.

Solo così non si legittima chiunque ad agire per mero delirio di gelosia.

È possibile prevenire laddove ci sarà certezza della pena, che non dovrà essere punitiva ma svolgere il più possibile una funzione rieducativa volta al recupero psicologico dei carnefici che dovranno essere riabilitati e riconsegnati al mondo”.

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