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La Polizia Municipale chiarisce le misure di comportamento per la “zona gialla rafforzata”

17/01/2021
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“Informo che sulla G.U. n. 10 del 14.01.2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 2 del 14.01.2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle lezioni per l’anno 2021”. Inoltre, sul S.O. alla G.U. n. 11 del 15.01.2021 è stato pubblicato il DPCM 14.01.2021. Il combinato disposto dei due atti, per quanto riguarda la Campania, ci pone ancora nella cosiddetta “zona gialla rafforzata”, la quale comporta le seguenti misure di comportamento:

SPOSTAMENTI: • vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino; • vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome (anche verso le seconde case) fino al 15 febbraio 2021; • restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione; • visite a parenti e amici: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. BAR E RISTORANTI: • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; potranno sedersi massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi; • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; • nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio; • fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. Pertanto, per questo tipo di attività l’esercizio può chiudere (ma non è obbligato a farlo) o continuare la sola vendita con consegna a domicilio.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI: • chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno; • esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.

SCUOLA: • didattica in presenza almeno al 50 % e fino a un massimo del 75% per gli studenti delle scuole secondarie dal 18 gennaio 2021; • per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza; • per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea. In merito alla scuola proprio ieri è stata emanata da parte del Governatore della Campania l’Ordinanza n. 2, la quale modifica i provvedimenti statali. ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA: • consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale; • restano aperti i centri sportivi, ma sono chiuse le palestre e le piscine.

CULTURA E SVAGO: • musei aperti dal lunedì al venerdì a condizione che detti luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone; • cinema e teatri restano chiusi.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: • riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e per il trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico.

SALE GIOCHI: • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. “Il nostro compito è quello di far rispettare la legge – dichiara Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale – e quindi sino al 5 marzo 2021, se non interverranno modifiche, bisognerà evitare gli assembramenti e indossare sempre la mascherina. In particolare – aggiunge Bosco – va detto che i bar gli e altri esercizi simili senza cucina, quali pub, birrerie, caffetterie ed enoteche, dovranno cessare il servizio ai tavoli e l’asporto alle ore 18,00”.”

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