venerdì 19 Aprile 2024 Contagi Covid – 19 Ordinanza su movida ed elezioni: ecco le disposizioni | infosannionews.it venerdì 19 Aprile 2024
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Contagi Covid – 19 Ordinanza su movida ed elezioni: ecco le disposizioni

17/09/2020
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IL SINDACO VISTE le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono state dettate disposizioni dirette a prevenire e contenere la diffusione da epidemia da COVID 19, anche attraverso la disciplina degli orari degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività assimilate siti nel Centro storico,
attorno ai quali, specie nei giorni di sabato e domenica si sviluppa la cosiddetta MOVIDA,
in contrasto con l’osservanza delle vigenti misure di distanziamento e di tutte le norme
anticovid;

VISTA in particolare, da ultimo, la propria Ordinanza n. 74145 del 31 luglio 2020, con la
quale è stato tra l’altro disposta, nell’area del Centro storico cittadino, la chiusura delle
suindicate attività nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì alle ore 02 del giorno successivo; il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni prefestivi e festivi alle ore 03 del giorno successivo;

CONSIDERATO che la curva epidemica a Benevento presenta, oramai, da qualche tempo un andamento in lieve ma costante aumento;

CONSIDERATO altresì che per giorni di domenica 20 e lunedì 21 c.m. sono stati
convocati i comizi elettorali per lo svolgimento di una consultazione referendaria, nonché per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali;

SENTITE per le vie brevi le Autorità Provinciali di P.S. che hanno tra l’altro evidenziato come le forze dell’Ordine disponibili siano, in detti giorni, pressoché esclusivamente impiegate nella sorveglianza ai seggi elettorali, tanto più che questi, per le note esigenze precauzionali legate al contenimento per l’epidemia dell’epidemia da COVID-19, sono stati per diposizione ministeriale aumentati di numero; con la conseguenza che non sarà possibile garantire un’adeguata vigilanze nelle aree cittadine interessate dalla cosiddetta MOVIDA;

RITENUTO pertanto di dover, in via precauzionale, rivedere in senso restrittivo gli orari di chiusura dei locali indicati, nell’intendo di mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da COVID19;

CONSIDERATO inoltre che vengono segnalate alle Autorità persone che, sottoposte al test
molecolare, nelle more di conoscerne l’esito, non osservano il prescritto isolamento
domiciliare;

VISTI i DPCM e i DD. LL. vigenti in materia di Covid-19, in particolare, l’art. i del
decreto legge n. 33 del 2020, a mente del quale “(omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis);

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.62 del 15/07/2020;
VISTO il TUEL 267/2000;

ORDINA
1. Ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico siti nell’area del centro storico cittadino – delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle Puglie, Via dei Mulini, Via G. Rummo – è fatto obbligo, a modifica della propria Ordinanza n. 74145 del 31 luglio 2020 in premessa citata, di cessare le rispettive attività alle ore 24 dei giorni di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21.
2. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni dettate dalla ricordata Ordinanza n. 74145/2020;

3. E’ fatto altresì obbligo a tutti di osservare rigorosamente le disposizioni legislative, regolamentari e regionale vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19, riguardando in particolare: il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; l’obbligo di indossare anche all’aperto i DPI (mascherine) dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici; l’osservanza del distanziamento sociale di almeno 1 mt;

4. Tutti coloro che si sono sottoposti al test molecolare sono tenuti rigorosamente a
osservare in caso di esito positivo, nonché nelle more di conoscerne l’esito, il prescritto periodo di isolamento, significando che i trasgressori saranno denunziati alle competenti autorità giudiziaria per la violazione dell’art 452 del C.P.;
AVVERTE
• fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell’art.7 bis del TUIEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017;
• avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2/2

DISPONE
– che la presente ordinanza sia:
• pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento. it;
• notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali;
• comunicata a! Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

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