La Uil Avellino/Benevento comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore l’11.01.2017, il “Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. – Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari”.
Tra gli obiettivi del provvedimento vi è l’introduzione di definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per queste categorie. Cambiano, dunque, le regole per i lavoratori stranieri delle multinazionali, per i quali ora è più facile venire in Italia e anche spostarsi nel resto d’Europa, senza tetti numerici fissati dal governo, e grazie a un nuovo tipo di permesso di soggiorno. Le aziende potranno far arrivare qui il lavoratore appena ce n’è bisogno, indipendentemente dalle quote e dai tempi dei decreti flussi, presentando una domanda online di nulla osta allo sportello unico per l’Immigrazione, che dovrà rispondere entro 45 giorni. Una procedura semplificata, e quindi presumibilmente più veloce, è prevista per le imprese che stipulano protocolli d’intesa col ministero dell’interno. Una volta qui, i lavoratori avranno uno speciale permesso di soggiorno ICT (Intra-corporate transfer), della durata pari a quella del trasferimento richiesto: massimo tre anni per manager e lavoratori specializzati, massimo un anno per i tirocinanti. Indipendentemente alla durata del permesso, potranno anche portare qui i familiari con un ricongiungimento. In Italia potranno arrivare anche i lavoratori che hanno ottenuto un permesso ICT da un altro stato dell’Unione Europea. Per soggiorni fino a 90 giorni, basterà una semplice “dichiarazione di presenza”, mentre per quelli superiori ai 90 giorni si dovrà chiedere un altro documento (permesso “mobile ICT”), ma detti lavoratori potranno già lavorare in Italia mentre attendono il rilascio.
“Anzitutto – dichiara Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – occorre precisare che, per trasferimenti intra-societari si intende il distacco temporaneo di uno straniero – che al momento della richiesta di nulla-osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea – da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri”.
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