Depositate in cancelleria altre quattro sentenze relative ai famosi concorsi interni
La Uil Avellino – Benevento comunica che la V sezione del Tar Campania (Luigi Domenico Nappi, presidente; Vincenzo Cernese, consigliere, estensore; Paolo Marotta, primo referendario), dopo le prime due pronunce delle settimane scorse, ha depositato in cancelleria altre quattro sentenze relative ai famosi concorsi interni che furono espletati presso il comune di Benevento nel mese di dicembre 2010.
Le nuove sentenze si riferiscono ai ricorsi presentati da Nuzzolillo William per l’annullamento del concorso interno per l’attribuzione di 7 posti di categoria D, da Galliano Lucia per l’annullamento del concorso interno per l’attribuzione di 12 posti di categoria C, da Marinaro Rosario per l’annullamento del concorso interno per l’attribuzione di 4 posti di categoria B3 e da Campana Alberico per l’annullamento del concorso interno per l’attribuzione di 9 posti di categoria B.
Il difensore dei ricorrenti era l’avv. Daniela Sarracino, quello del comune di Benevento Luigi Diego Perifano e quello dei vincitori dei concorsi Roberto Prozzo.
Il Tar Campania nelle quattro sentenze, la n. 4069/2014 (cat. D), la n. 4049 /2014 (cat. C), la n. 4048 (cat. B3) e la n. 4030/2014 (cat. B), depositate tra il 21 e il 22 luglio 2014, ha respinto tutti i motivi di ricorso proposti dai quattro dipendenti del comune di Benevento dichiarando i primi sette infondati e gli altri sei inammissibili.
In particolare, il Tar ha ritenuto che “Infatti il ricorso giurisdizionale non è un rimedio dato nell’interesse oggettivo alla tutela dell’ordinamento, ma principalmente per tutelare situazioni dei singoli, i quali sono tenuti a denunciare l’illegittimità degli atti, della quale pure abbiano avuta conoscenza, se non nei limiti e nel momento in cui tale illegittimità si traduca concretamente in una lesione dei propri interessi >> (cfr. C.di S., Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3638), con la conseguenza che: << L’interesse sotteso al ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere sempre correlato ad un’utilità sostanziale attuale e concreta a tutela della quale agisce chi propone l’azione di annullamento e non deve mai tradursi nella mera pretesa al ripristino della legalità violata >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 1° febbraio 2007, n. 247). Difatti, l’interesse dei ricorrenti non era tanto quello di migliorare la propria posizione nella graduatoria (In alcuni casi nemmeno ammessi alla prova orale), ma quello di far annullare e riavviare le procedure! Ma ciò non è consentito dalla giustizia amministrativa. Il Tar Campania ha anche condannato i quattro ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (a carico di ognuno dei quattro ricorrenti).
Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino – Benevento, osserva: “Quando si vuole dimostrare che una selezione pubblica ha delle clausole poco chiare si impugna il bando, che rimane pur sempre la lex specialis del concorso, e non si attende l’esito della valutazione da parte della commissione per poi far annullare la prova!”
“Giustizia è fatta”, aggiunge Bosco, che poi, così chiude la brutta vicenda: “Avevo chiesto a Rosario Marinaro, uno dei ricorrenti nemmeno interessato alla promozione, di dissociarsi da questa vergognosa pagina di becero sindacalismo, ma non mi ha voluto dare ascolto poiché temeva che chi gli aveva suggerito di fare ricorso andasse in collera! Bene, adesso dovrà rifondere 1.500,00 euro di spese giudiziali. Cui prodest?”.
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