Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo scorso del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40, il Governo ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un “Permesso unico” che consente ai cittadini di Paesi Terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.
Fioravante Bosco Uil
Il testo introduce alcune novità, a cominciare dall’inserimento della dicitura “Perm.Unico Lavoro” sui permessi di soggiorno che autorizzano anche un’attività lavorativa. In questo modo un datore di lavoro saprà subito se può assumere un cittadino straniero arrivato in Italia per un motivo diverso dal lavoro (per esempio grazie a un ricongiungimento), ma che comunque, secondo la legge, può cercarsi un’occupazione. Rimangono delle eccezioni. Anche se, a determinate condizioni, permettono di lavorare, non avranno la dicitura “Perm. Unico Lavoro” i permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per alcune figure professionali che entrano in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi. Il decreto poi innalza da venti a sessanta giorni il tempo massimo entro cui, dal momento della domanda, dovrebbe essere rilasciato, rinnovato o convertito il permesso di soggiorno. E porta da quaranta a sessanta i giorni entro cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrebbe esaminare una domanda per i flussi e concedere il nulla osta all’ingresso del lavoratore in Italia. È una norma che non avrà probabilmente grandi effetti. L’allungamento dei tempi è infatti molto inferiore a quelli usuali della pubblica amministrazione per rilasciare i permessi: in realtà, come tutti gli immigrati sanno, i tempi per rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno, o per le risposte alle domande per i flussi, oggi si misurano in mesi. C’è invece una novità che semplificherà il lavoro degli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Le domande per le assunzioni dall’estero d’ora in poi verranno infatti “esaminate nei limiti numerici” stabiliti dal decreto flussi, e quelle che superano questi limiti potranno essere esaminate solo “nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili”. Terminate le quote a disposizione del decreto flussi, dunque, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione potranno ignorare tutte le altre domande, senza più essere tenuti a emettere e motivare migliaia di rigetti. Il decreto elimina esplicitamente anche l’obbligo di esibire il contratto di soggiorno per rinnovare il permesso per lavoro. Del resto, un vero e proprio contratto di soggiorno ormai viene stipulato solo al primo ingresso e quindi alla prima assunzione del lavoratore in Italia. Se poi cambia datore di lavoro, la “normale” comunicazione di assunzione contiene già le informazioni che erano previste dal contratto di soggiorno.
“E’ stato cancellato – dichiara Fioravante Bosco, segretario generale della Uil di Benevento – un articolo di un Regio decreto del 1931, secondo il quale il personale di ferrovie, tramvie, autolinee e linee di navigazione interna doveva essere necessariamente cittadino italiano. Si tratta di una norma d’altri tempi, che già diversi tribunali avevano dichiarato implicitamente abrogata, perché discriminatoria. Molte aziende di trasporti, però, continuavano a ritenerla valida, escludendo gli stranieri dai loro bandi di assunzione”.
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