Facendo seguito al nostro comunicato stampa dei giorni scorsi, relativo agli incentivi per l’occupazione in favore di particolari categorie di lavoratori e lavoratrici svantaggiati, di cui alla legge n. 92/2012, la Uil di Benevento informa che, a seguito dei necessari approfondimenti contenuti nella nota Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 40/26120 del 25 luglio 2013, sono stati chiariti gli aspetti interpretativi che rendevano non praticabile la parte della norma dedicata all’occupazione femminile.
Difatti, come ribadito dall’Inps – si legge nella nota – nella circolare n. 111/2013, non era chiaro il concetto di “impiego regolarmente retribuito” posto quale pre-requisito per l’accesso al beneficio a favore delle lavoratrici. Ora il Ministero del lavoro, nel fornire ulteriori precisazioni, definisce la nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito”, specificando che tale indicazione non va riferita alla condizione di regolarità contributiva, bensì alla durata del rapporto se derivante da lavoro di tipo subordinato, ovvero all’ammontare del compenso, rispetto a una prestazione di lavoro autonomo anche a collaborazione coordinata e continuativa. Vengono, quindi, considerati “non regolarmente retribuiti” tutti i rapporti di tipo subordinato la cui durata sia inferiore ai 6 mesi e, per quanto riguarda il lavoro autonomo, tutte le prestazioni la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a € 4.800,00 elevata a € 8.000.00 in caso di collaborazione coordinata e continuativa. Tali sono infatti i limiti di reddito non imponibili dal punto di vista fiscale.