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Benevento. Ordinanza Sindacale con misure restrittive per l’uso dei monopattini

“ORDINANZA SINDACALE N. 74/2021

prot. 105881 del 02 settembre 2021

OGGETTO:MISURE RESTRITTIVE ALL’UTILIZZO DEI VEICOLI PER LA
MICROMOBILITA’ A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA.
IL SINDACO
PREMESSO che il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019 n. 229 definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini; hoverboard; segway; monowheel);
VISTA la Legge n.160 del 27 dicembre 2019, così come modificata dalla Legge di conversione n.8 del 28 febbraio 2020, che ha stabilito all’art. 1 comma 75, che “i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
4 giugno 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 50”(Codice della Strada);
VISTA la legge n.8 del 28 febbraio 2020, in vigore dal 01 marzo 2020, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162 “decreto milleproroghe”, introducendo l’art.33-bis contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici.
ACCERTATO che l’art.33-bis del decreto legge n. 162/2019 modifica l’art.1 comma 75, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies e 75 septies, al fine di disciplinare, con riferimento ai monopattini elettrici, le modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche costruttive e sanzioni
amministrative, definendo in particolare:
• il requisito del compimento del quattordicesimo anno di età per la loro conduzione;
• la possibilità di circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima;
• il limite di velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
• il divieto di circolazione nel periodo di oscurità notturna, da mezz’ora dopo il tramonto, o di giorno quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, per i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa
fissa e, per i mezzi che invece possono circolare in tali circostanze, l’obbligo per i conducenti di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
• l’obbligo per i conducenti di procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, di tenere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
• l’obbligo, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni, di indossare un idoneo casco protettivo;
• il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
CONSIDERATO che ad oggi è al vaglio della Commissione Trasporti della Camera la discussione di un progetto di legge, titolato “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, che si pone come obiettivo l’introduzione di misure
restrittive per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale attivarsi nelle opportune sedi per promuovere ulteriori modifiche al Codice della Strada, al fine di incrementare la sicurezza stradale,
in particolar modo per gli utenti di veicoli di micromobilità elettrica;
DATO ATTO delle numerose ed incontestabili evidenze scientifiche e tecniche che dimostrano la riduzione della lesività e della letalità determinata dall’utilizzo del casco protettivo negli incidenti
stradali che riguardano conducenti e passeggeri dei veicoli a due ruote;
VISTI gli artt. 5,6,7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992 n. 495);
ORDINA
 di estendere su tutto il territorio comunale di Benevento, l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di 18 anni, a tutti gli utenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, circolanti sulle strade di tutto il territorio del Comune di
Benevento;
 di limitare la velocità dei mezzi di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, a 20Km/h su carreggiata;
 la interdizione alla circolazione nell’area ZTL del centro storico.
DISPONE
Tutti gli organi di vigilanza sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, a comprovarne il rispetto e l’osservanza della presente ordinanza, la cui violazione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro di € 150,00, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1-bis, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come determinato con la deliberazione di giunta comunale n. 114 del 23/05/2017.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà reso noto attraverso la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’ente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on line.”