ORDINANZA SINDACALE prot. 119605 del 05/12/2020
IL SINDACO VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
VISTA la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative, con i decreti del Presidente del C.M., con ordinanze ministeriali e del Presidente della G.R.C.;
CONSIDERATO che tra le misure dirette a prevenire o mitigare la diffusione dell’epidemia, già sancite dalla normativa sopra richiamata, particolare rilievo assumono l’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno lmt e il connesso divieto di assembramento;
RITENUTO che il rischio di propagazione del contagio, può essere scongiurato o quanto meno mitigato con l’interdizione al pubblico di strade e piazze e luoghi aperti al pubblico con particolare affluenza;
VISTE le proprie precedenti Ordinanze prot. 108619/2020 e 110869/2020 con la quale, su indicazione del Comandante della Polizia Municipale è stata disposta fino al 03/12/2020 l’interdizione al pubblico in tutti i venerdì i sabati e le domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 18 alle ore 22 di alcune strade e piazze cittadine fatta salva la possibilità di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
CONSIDERATO: • che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, non è dato rilevare una flessione del numero dei contagi; • che il pregiudizio per la salute dei cittadini è destinato ad aggravarsi in vista della consueta epidemia influenzale che ordinariamente colpisce vasti strati della popolazione nei mesi invernali, cui consegue talaltro un sensibile aumento di afflusso nei nosocomi; • che, anche per l’attuale andamento climatico oltre che per la conformazione orografica, il territorio cittadino è particolarmente esposto alla concentrazione delle polveri sottili, che – come evidenziatosi nelle aree più colpite dalla cd “prima ondata” incidono negativamente sulle sindromi respiratorie, costituenti gravissima manifestazione del Covid 19;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre ulteriori misure dirette a limitare la presenza di pubblico nelle strade e piazze cittadine, nei giorni e nelle fasce orarie in cui, per n comportamenti consuetudinari, è particolarmente elevato il rischio di assembramento, con conseguente inosservanza anche involontaria del prescritto obbligo di distanziamento;
CONSTATATO che nei giorni di venerdì sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, specie dalle ore 18, lungo il C.so Garibaldi e relative piazze e traverse, segnatamente Via Traiano comprese le aree circostanti l’Arco, nonché in P.za Roma e in Via Annunziata (spazio antistante l’ingresso di Pal. Mosti) si registra una considerevole circolazione pedonale con conseguente inosservanza delle misure di distanziamento;
VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000;
ORDINA
1) fermo restando quanto disposto dalle richiamate precedente Ordinanza prot. prot. 108619/2020 e 110869/2020, a decorrere dal 05/11/2020 e fino al 06/01/2021 la chiusura al pubblico in tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, delle sotto indicate strade e piazze cittadine, fatta salva la possibilità di accesso, e di deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private: c.so Garibaldi e relative piazze e traverse, segnatamente Via Traiano comprese le aree circostanti I ‘Arco, nonché P.za Roma e Via Annunziata (spazio antistante ingresso di Pal. Mosti);
2) dalle ore 22 alle ore 5 dei suddetti giorni vige, anche negli spazi urbani sopra elencati, il generale divieto di spostamento — assorbente rispetto alla disposizione di cui al precedente punto 1 – sancito dal DPCM del 03/11/2020 e dal DPCM 3/12/2020 salvo le eccezioni ivi previste;
3) nei luoghi nei giorni nella fasce orarie indicati nella precedente Ordinanza prot. prot. 108619 e 110869/2020 nonché al punto 1 della presente è fatto divieto di ritrovo e stazionamento dei minori;
CONFIDA In una più intensa e rigorosa attività di controllo e vigilanza da parte delle FF.OO. sui comportamenti dei minori;
RITENUTO inoltre di dover prevenire ulteriori comportamenti e occasioni che comportano la inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento
ORDINA
A. sulle panchine dell’intero territorio cittadino potranno prendere posto due persone per volta oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore, sempre nel rispetto del prescritto distanziamento interpersonale;
B. nelle domeniche e giorni festivi è interdetto l’accesso dei visitatori al Cimitero Comunale;
C. è sospeso lo svolgimento del mercato regionale del sabato nell’area Santa Colomba;
FA APPELLO al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché assumano spontaneamente comportamenti improntati alla massima prudenza evitando occasioni di contatti interpersonali quando non strettamente necessari, significando che la diffusione dell’epidemia non è altrimenti gestibile e controllabile;
DISPONE che il Comandante della Polizia Municipale si raccordi, nelle previste sedi di coordinamento, con i responsabili delle altre Forse dell’Ordine per l’organizzazione dei relativi servizi di vigilanza e controllo; – che la presente ordinanza sia: – pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www.comune.benevento.it ; notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.
AVVERTE l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dal D.L. n 19/2020; avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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