venerdì 19 Aprile 2024 Sforamento del PM10, Mastella ordina: temperatura dei riscaldamenti non superiore a 19° | infosannionews.it venerdì 19 Aprile 2024
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Sforamento del PM10, Mastella ordina: temperatura dei riscaldamenti non superiore a 19°

19/11/2020
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L’Ordinanza anti-inquinamento è stata firmata oggi dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo i continui sforamenti segnalati dalle centraline a Benevento.

Misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico – limitazioni di esercizio agli impianti termici per la climatizzazione invernali ubicati sull’intero territorio comunale e divieto di combustioni all’aperto

PREMESSO:

che le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria attualmente attive sul territorio comunale sono tre e registrano i dati relativi ai vari inquinanti atmosferici in particolare del PM 10 del PM 2,5;  che alla data del 17.11.2020 relativamente al PM 2,5 il valore medio annuo fatto registrare dalle tre centraline è contenuto nei valori massimi consentiti;  che alla data del 17.11.2020 relativamente al PM 10 le centraline collocate in Via Mustilli e Zona Industriale hanno fatto registrare superamenti giornalieri ben al di sotto del limite annuo massimo consentito;  che, viceversa, la centralina collocata presso lo Stadio “Ciro Vigorito” alla data sopraindicata ha fatto registrare un numero di sforamenti giornalieri che potrebbero portare, entro la fine dell’anno, al superamento degli sforamenti massimi consentiti;  che numerosi studi scientifici hanno evidenziato gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosfèrici, in particolare il PM 1 0, relativamente in particolare alle malattie respiratorie;  che tale circostanza deve essere assolutamente scongiurata in considerazione degli effètti più gravi che la difTUsione dell’epidemia da virus Covid — 19 ha sulla salute umana in particolare sul sistema respiratorio.

TANTO PREMESSO:

si rende necessario adottare idonee misure al fine del contenimento dell ‘inquinamento in atto.

CONSIDERATO:

che con l’emanazione dell’Ordinanza del 13 Novembre 2020 da parte del Ministero della Salute la Regione Campania è stata dichiarata Zona Rossa e pertanto gli spostamenti dei cittadini sono vietati anche all’interno dello stesso Comune;  che per effetto di tale provvedimento è plausibile immaginare che, così come già accaduto negli scorsi mesi di marzo e aprile, il traffico veicolare si ridurrà notevolmente e che pertanto I ‘inquinamento da tale fenomeno sarà fortemente contenuto; che gli impianti termici per la climatizzazione invernale presenti sul territorio comunale contribuiscono notevolmente all’inquinamento atmosferico; che, il particolato PM IO ed il particolato PM 2,5 risultano essere l’effetto del combinato di un complesso di fonti emissive, principalmente non solo dovuto al riscaldamento degli edifici, alla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, ma anche dagli abbruciamenti di biomasse in agricoltura, alle emissioni provenienti dal ciclo industriale ed in parte residuale agli scarichi dei veicoli;

VALUTATA:

la necessità di adottare un provvedimento in materia di impianti termici disponendo limitazioni delle temperature degli edifici e limitazioni degli orari di esercizio per gli apparecchi alimentati a combustibile solido o liquido;

RITENUTO  altresì, di dare applicazione all’art. 182 comma 6 bis del Decreto legislativo 152/2006, dove è prevista la facoltà per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale ” di sospendere o vietare la combustione del materiale vegetale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 109″,

VISTI:

il Decreto Lgs.n./52 2006;  il D. Lgs. n. 155 2013 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;  il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.•,  le Delibere della Giunta Regionale 11.81 1 del 27/12/2012 e n.683 del 23/12/2014 per il Piano di risanamento della qualità dell’aria;  il Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267/00;  Il prospetto di sintesi dei dati di qualità dell’aria del particolato PM IO ed il particolato PM 2,5 pubblicato sul sito dell’ARPAC;

ORDINA
di applicare fino alla normalizzazione dei livelli del PM 10 le seguenti limitazioni agli impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati sull’intero territorio comunale:

a) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17 0C + 2 0C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19 0 C + 2 0C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

c) ridurre di 2 ore il periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013 per l’esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno;

d) di vietare, ai sensi dell’art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006, fino al 15 aprile 2021, la combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

e)  che agli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati;

RENDE NOTO
Che saranno effettuate, in applicazione della presente ordinanza, verifiche periodiche sull’andamento dei parametri dell’inquinamento atmosferico al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorativ

Che saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 69

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale nei termini di 60 giorni al TAR CAMPANIA, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga, affissa all’Albo pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www.comune.benevento.it;  notifica a mezzo messo a tutti i Dirigenti Comunali; comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

Inviata a mezzo Email/Fax agli enti e uffici interessati, e resa nota ai tutti i cittadini a mezzo degli organi di informazione per garantire la sua tempestiva divulgazione.

Il primo cittadino ha disposto di applicare fino alla normalizzazione dei livelli del PM10 le seguenti limitazioni agli impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati sull’intero territorio comunale: la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; ridurre di 2 ore il periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013 per l’esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno; di vietare, ai sensi dell’art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006, fino al 15 aprile 2021, la combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere; che agli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati.

Secondo quanto si apprende dal provvedimento, alla data del 17 novembre relativamente al PM 2,5 il valore medio annuo fatto registrare dalle tre centraline presenti in città è contenuto nei valori massimi consentiti; relativamente al PM10, invece, le centraline collocate in via Mustilli e Zona Industriale hanno fatto registrare superamenti giornalieri ben al di sotto del limite annuo massimo consentito. Viceversa, la centralina collocata presso lo Stadio “Ciro Vigorito” ha fatto registrare un numero di sforamenti giornalieri che potrebbero portare, entro la fine dell’anno, al superamento degli sforamenti massimi consentiti.

Numerosi studi scientifici – prosegue l’ordinanza – hanno evidenziato gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici, in particolare il PM 10, relativamente in particolare alle malattie respiratorie; che tale circostanza deve essere assolutamente scongiurata in considerazione degli effetti più gravi che la diffusione dell’epidemia da virus Covid – 19 ha sulla salute umana in particolare sul sistema respiratorio.