ORDINANZA prot. 40485/2020 del 02 MAGGIO 2020 IL SINDACO VISTO: – Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), nel quale è prevista tra l’altro la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado..; VISTE: – L’ORDINANZA del PGRC n. 40 del 30/04/2020 inerente: Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale; – L’ORDINANZA del PGRC n. 41 del 01/05/2020 inerente: Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni.; CONSIDERATO che disposizioni del citato DPCM sono efficaci fino al 17 maggio 2020; RAVVISATA la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19; VISTO il D.L. n. 19 dal 25/03/2020 art 3; VISTO il TUEL 167/2000; ORDINA – la sospensione di tutte le attività relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private fino al 17/05/2020, assicurando la gestione da remoto anche dell’attività amministrativa. DISPONE – che la presente ordinanza sia: pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale www. comune. benevento.it ; – inoltrata a mezzo PEC all’USP e notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; – comunicata: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; AVVERTE -che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia; -che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.