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Lavoro, Precarietà e Voucher.

18/07/2018
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Il “lavoro occasionale accessorio”, attraverso lo strumento dei voucher, data le sue origini nel 2003, un passato abbastanza recente, ma con effettiva applicazione solo a partire dal periodo della vendemmia del 2008.

I dati amministrativi dell’Inps fotografano un andamento dei voucher dal 2008 fino al 2017 (ultimo anno di vigenza di questo istituto a seguito della sua abrogazione avvenuta con Decreto legge n. 25/2017, convertito in legge n. 49/2017), con picchi di crescita di utilizzo negli anni in cui le modifiche normative ne hanno ampliato il campo di applicazione oggettivo (settori produttivi) e soggettivo (tipologia di committenti e prestatori di lavoro). Da tale estensione ne è derivato inevitabilmente, e soprattutto grazie a un costo del lavoro quasi nullo per il committente, un uso indiscriminato e poco controllato dell’istituto. Nella pratica, si è assistito a un negativo “effetto sostitutivo” di lavoratori potenzialmente subordinati – quindi, con tutele piene in costanza di rapporto di lavoro e con garanzia di misure di sostegno e integrazione al reddito nelle fasi di crisi o di perdita del posto di lavoro – in voucheristi cui la normativa non ricollegava alcuna di queste tutele, se non un’esigua contribuzione previdenziale e assicurativa. Non è certo questo il mercato del lavoro che la Uil vorrebbe che si ripetesse per il futuro. Non è certo questo il tipo di occupazione che conferirà “dignità” al lavoro, e alle lavoratrici e ai lavoratori. A seguito dell’abrogazione dei voucher, è stata introdotta nel nostro ordinamento la “prestazione di lavoro occasionale” (c.d. PrestO), quale istituto successore del voucher, e ideato dal legislatore per tamponare situazioni di richiesta di prestazioni di breve e occasionale esigenza. A tutt’oggi, la sua applicazione risulta essere molto bassa.

Pur in presenza di tale nuovo istituto che, come il voucher, non può essere definito un “contratto di lavoro”, in questi giorni si sente sempre più spesso parlare di un ritorno ai voucher. La posizione della Uil è sempre stata quella di non abolirli, in quanto possono effettivamente essere utili a contrastare sacche di lavoro nero in determinati tipi di prestazioni, ma ne scongiuriamo fortemente un loro rientro a gamba tesa in quei settori dove esistono già tipologie contrattuali che riescono a conciliare la richiesta di eccezionalità e temporaneità della prestazione, con la piena tutela lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori.
Siamo, quindi, profondamente contrari a una reintroduzione, soprattutto in agricoltura e nel turismo, dove la stagionalità è garantita dalla disciplina prevista nella contrattazione collettiva di settore, e dove esigenze del tutto eccezionali e straordinarie di prestazioni lavorative possono essere coperte dai contratti di natura subordinata vigenti.

“Non c’è alcuna necessità – commenta Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – di trovare ulteriori strumenti normativi che colmino situazioni già previste e tutelanti l’occupazione. Introdurre i voucher in questi settori, significherebbe, infatti, produrre l’effetto opposto a ciò che l’attuale governo Conte si prefigge di contrastare: la precarietà. Auspichiamo – conclude il sindacalista – che la nuova disciplina sui voucher vada nella direzione di regolamentare situazioni del tutto eccezionali, meramente occasionali e di brevissima durata, che attualmente non sono governate dalla normativa e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva”.

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