mercoledì 24 Aprile 2024 Pietrelcina. Aliquote Imu e Tasi 2018 : nessuna variazione rispetto al precedente anno | infosannionews.it mercoledì 24 Aprile 2024
In evidenza

Airola. Inaugurato il comitato elettorale di Forza Italia

Nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale di Forza Italia, tenutasi ...

Via libera della Giunta al sostegno per il pagamento delle utenze di luce e gas

Via libera della Giunta al sostegno per il pagamento delle utenze di luce e gas

La Giunta comunale, su proposta del sindaco Clemente Mastella e ...

Incidente sulla S.S.Telesina, coinvolti 4 veicoli

Incidente stradale lungo la strada statale Teresina. infatti, per causa ...

GESESA, chiusura degli sportelli al pubblico 26 e 27 Aprile 2024.

GESESA, chiusura degli sportelli al pubblico 26 e 27 Aprile 2024.

GESESA comunica che Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile gli sportelli ...

Stampa articolo Stampa articolo

Pietrelcina. Aliquote Imu e Tasi 2018 : nessuna variazione rispetto al precedente anno

14/04/2018
By

L’amministrazione comunale viene incontro ai cittadini senza aumentare le imposte. Soddisfazione tra i cittadini per l’impegno mantenuto dal sindaco Domenico Masone e dal gruppo amministrativo.
di Lino Santillo


L’amministrazione comunale in questi giorni è impegnata a portare a buon fine ogni adempimento legato alle problematiche finanziarie, di bilancio e tasse per tutti i cittadini. Nello specifico, tra le varie tasse figurano l’Imu e la Tasi per il 2018. L’imposta sulla casa e quella sui servizi indivisibili sono entrambe comunali ma hanno natura ed esenzioni diverse.
In comune (meglio sarebbe dire «in Comune») hanno tante cose: tra queste, il fatto che entrambe sono delle imposte, appunto, comunali e che entrambe vanno pagate a seconda dei casi. Qual’ è, invece, la differenza tra Imu e Tasi? La prima è la tassa sulla casa, cioè sul bene che viene considerato più prezioso. La seconda è una tassa sui servizi indivisibili. E questo in linea di massima. La prima interessa un bene individuale, la seconda un bene collettivo. Ci sono delle differenze sostanziali tra Imu e Tasi, sia nella natura stessa delle imposte, sia per quanto riguarda le esenzioni, che meritano un approfondimento. L’acronimo Tasi sta per Tassa sui servizi indivisibili. Questa imposta comunale contribuisce alle spese di tutto ciò che il cittadino vorrebbe nel posto in cui abita, paesino o città che sia: illuminazione, cura del verde, pulizia stradale, marciapiedi, strade senza buche. In definitiva, i servizi che l’amministrazione locale deve erogare senza che sia possibile identificare il beneficiario. Ovviamente, sono in tanti tra i cittadini i quali si chiedono. Chi deve pagare la Tasi? La Tasi va pagata da chi possiede o detiene immobili di questo tipo: prima casa di lusso che rientra in una di queste categorie: A/1, cioè di tipo signorile; A/8, cioè una villa; A/9, cioè un castello o un palazzo di valore artistico o storico; seconda casa; negozio o ufficio; immobile d’impresa; fabbricato rurale da uso strumentale. Chi non deve pagare la Tasi. Non è tenuto al pagamento della Tasi, cioè della tassa sui servizi indivisibili, chi possiede: un immobile adibito ad abitazione principale, cioè in cui vive stabilmente; pertinenze (massimo una per ogni categoria) dell’abitazione principale con categoria catastale: C/2, cioè magazzini e locali di deposito; C/6, cioè stalle, scuderie, rimesse o autorimesse senza scopo di lucro; C/7, cioè tettoie chiuse o aperte; una casa in affitto adibita ad abitazione principale. Intanto, spetta ad ogni Comune fissare la propria aliquota Tasi da far pagare ai concittadini. Si parte da una base dello 0,1% ma, ogni ente locale decide per sé. Il calcolo della tassa sui servizi indivisibili è vincolato alla categoria catastale dell’immobile. La relativa aliquota va applicata sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale. Le scadenze del pagamento della Tasi variano a seconda della scelta del contribuente di versare la tassa in un’unica soluzione oppure in due momenti (acconto e saldo). Quindi, entro il 16 giugno deve essere versata la Tasi in unica soluzione oppure l’acconto; entro il 16 dicembre il saldo per chi sceglie le due rate. La Tasi va pagata con modello F24 o con bollettino postale. Viceversa, l’Imu è un’imposta che non interessa un bene comune come l’illuminazione pubblica o la manutenzione di parchi e giardini, ma un bene individuale, cioè la casa. Non tutti, però, sono obbligati a versare l’Imu. Di norma, è tenuto a pagare chi detiene un immobile a titolo di proprietà oppure in usufrutto o in comodato d’uso. Ma ci sono delle eccezioni. Non è tenuto al pagamento dell’Imu chi possiede: un immobile adibito ad abitazione principale (la prima casa); un’unità immobiliare appartenente ad una cooperativa sociale a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci; un fabbricato destinato ad alloggio sociale; una casa assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in pratica ogni coniuge avrà una sola abitazione principale); un immobile unico posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, Polizia, militari, Vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica; Altre esenzioni dall’Imu vengono decise dai singoli Comuni, ad esempio a favore di proprietari o di usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in una casa di riposo, o per i proprietari di una casa concessa in comodato a parenti entro il primo grado purché utilizzata come abitazione principale. Chi affitta una casa a canone concordato può beneficiare di uno sconto del 25%sull’Imu per l’abitazione data in locazione.Il punto di partenza per calcolare la base imponibile dell’Imu è il valore dell’immobile. Occorre moltiplicare la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata di un 5% per un coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile. Mentre, l’aliquota variabile: si tratta dell’imposta per la seconda casa e per altri tipi di proprietà. È fissata allo 0,76% ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio, possono modificarla al rialzo o al ribasso. L’aliquota ordinaria: è l’imposta per l’abitazione principale di lusso e per le relative pertinenze. In generale è dello 0,4% ma, anche in questo caso, i Comuni possono decidere di alzarla o di abbassarla. Anche per l’Imu la scadenza è il 16 giugno: andrà versato il 50% dell’imposta dovuta; 16 dicembre: entro questa data andrà pagato il saldo dell’imposta dovuta per tutto l’anno con conguaglio sulla prima rata. A tal proposito, sempre il comune di Pietrelcina ha stabilito di confermare, senza alcuna variazione rispetto a quanto stabilito per il 2017, anche per l’anno 2018 le aliquote Imu e Tasi. Nello specifico: del 4 per mille (aliquota ridotta per abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze); aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 8,6 per mille; aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D il 7,6 per mille. Mentre, per il tributo sui servizi indivisibili (Tasi): aliquota per tutti gli altri fabbricati (2 per mille); aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D (1 per mille); aliquota per le aree edificabili (2 per mille). Ala luce di tali conferme rispetto all’anno 2017 vi è stata la grande soddisfazione dei cittadini all’indirizzo del sindaco Domenico Masone e del gruppo amministrativo.

Tags: