giovedì 28 Marzo 2024 Uil,Contratti solidarietà e Cigs | infosannionews.it giovedì 28 Marzo 2024
In evidenza

Strada Provinciale 55, Mauriello e Cormano: Immobilismo dell'Amministrazione comunale di Baselice

“Il sindaco di Baselice, Ferella, dovrebbe preoccuparsi di redigere un ...

Benevento, violazioni urbanistiche in contrada San Vitale: scattano i sequestri

In data 27/03/2024 Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia ...

Riaprono le Piste ciclopedonali Paesaggi sanniti e Acquafredda di Benevento

Il Lunedì dell’Angelo 1° aprile 2024 riaprono le Piste ciclopedonali “Paesaggi ...

AIR Campania, consegnati altri 16 nuovi pullman

Continua il piano di rinnovo delle flotte aziendali delle società ...

Stampa articolo Stampa articolo

Uil,Contratti solidarietà e Cigs

27/10/2016
By

La Uil Avellino/Benevento comunica che la circolare n° 31 del 21.10.2016 del Ministero del Lavoro ha stabilito che, sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.185/2016 in materia di Contratti di solidarietà espansiva e di Cassa integrazione guadagni straordinaria, fornisce le prime indicazioni operative in merito alla possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in solidarietà “espansiva”.

bosco-fioravante

La disposizione non sembra destinata alla generalità delle imprese ma piuttosto mirata alla soluzione di particolari esigenze. Infatti, per aver accesso alla trasformazione prevista, il contratto di solidarietà deve essere “in corso” da almeno 12 mesi, ovvero stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2016. Naturalmente andrà sottoscritto un nuovo accordo sindacale aziendale che preveda il mantenimento della riduzione di orario già precedentemente concordata, con la contestuale previsione di assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Questa particolare fattispecie di solidarietà espansiva prevede che il trattamento di integrazione salariale sia per il 50% a carico della gestione assicurativa Inps e per il rimanente 50% a carico dell’impresa, e che la contribuzione correlata sia integralmente coperta figurativamente. La trasformazione del contratto di solidarietà metterà l’impresa nelle condizioni di avere i contributi previsti per i nuovi assunti, pari al 15% della retribuzione prevista per i primi 12 mesi, e rispettivamente al 10% e al 5% per i due anni successivi. In alternativa, per i lavoratori neoassunti di età tra i 15 e i 29 anni, è prevista una contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti. A queste agevolazioni si aggiungono, grazie alle modifiche apportate al decreto, la riduzione del 50% della contribuzione addizionale dovuta e la maturazione dei ratei di TFR a carico dell’Inps per tutto il periodo che intercorre tra la trasformazione del contratto e la sua data di scadenza. Infine, la circolare entra nel merito delle modalità di presentazione di tutte le istanze di integrazione salariale straordinaria (Cigs) ribadendo che, alla luce delle modifiche introdotte con il predetto Decreto n. 185/2016, pur essendo stata modificata la data di inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (entro 30 gg. dalla data di presentazione), rimane fermo il termine massimo di presentazione dell’istanza, fissato in 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale.

“Per quanto riguarda i contratti di solidarietà – osserva Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – la trasformazione deve avvenire mediante stipulazione di un nuovo contratto collettivo aziendale che includa le modalità attuative e stabilisca la riduzione stabile dell’orario di lavoro, che non può essere superiore a quella già concordata nell’accordo di solidarietà difensiva, con riduzione della retribuzione, nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale”.

Stampa articolo Stampa articolo

Tags: